Transfer Pricing in Indonesia: i fattori che porteranno a un controllo fiscale nel 2025
La compliance in materia di transfer pricing in Indonesia è entrata in una nuova fase, contraddistinta da un’intensificazione dei controlli e delle verifiche fiscali, che stanno delineando in modo più netto le aziende in regola da quelle a rischio.
A più di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento MOF-172/2023, la Direzione Generale delle Imposte (DGT) non è più concentrata sulla divulgazione delle nuove regole, ma sta valutando quanto efficacemente le imprese le abbiano effettivamente applicate.
Mentre alcune multinazionali hanno adottato un approccio proattivo — aggiornando i propri sistemi di documentazione e conducendo analisi per la determinazione dei prezzi — molte altre continuano ad affidarsi a pratiche ormai superate, esponendosi così a un rischio crescente di verifica fiscale.
Quali soggetti sono tenuti alla documentazione sul Transfer Pricing?
A partire dal 2025, l’obbligo di predisporre una documentazione completa in materia di transfer pricing si applica ai contribuenti che soddisfano uno dei seguenti criteri:
- Svolgono operazioni con parti correlate, sia a livello nazionale che transnazionale
- Registrano un fatturato annuo lordo pari ad almeno 50 miliardi di rupie indonesiane (circa 3 milioni di dollari statunitensi)
- Effettuano operazioni con parti correlate superiori a 20 miliardi di rupie (circa 1,23 milioni di dollari) per la fornitura di beni, o 5 miliardi di rupie (circa 307.000 dollari) per l’erogazione di servizi
- Eseguono transazioni con soggetti situati in giurisdizioni con un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società inferiore a quella dell’Indonesia
- Agiscono come capogruppo di un gruppo multinazionale con un fatturato consolidato superiore a 11.000 miliardi di rupie (circa 675 milioni di dollari) (ai fini del Country-by-Country Reporting)
Queste soglie non sono cambiate dall’emanazione del Regolamento MOF-172/2023. Tuttavia, nel 2025 la Direzione Generale delle Imposte ha intensificato le attività di controllo, ponendo maggiore attenzione alla sostanza e alla tempistica della documentazione, in particolare durante le verifiche fiscali relative ad accordi finanziari, servizi e trasferimenti transfrontalieri di beni.
Struttura e contenuto della documentazione sul Transfer Pricing
L’Indonesia si attiene ancora a una documentazione sui Transfer pricing a tre livelli: Master File, Local File e Country-by-Country Report (CbCR). Sebbene queste regole siano state introdotte dal MOF-172/2023, l’amministrazione fiscale non si limita più a verificare la mera esistenza della documentazione, ora esamina attentamente se i contenuti riflettano realmente la natura delle operazioni tra le parti coinvolte.
Il Master File offre una visione d’insieme dell’intero gruppo, come la struttura, le attività commerciali globali, l’uso dei beni immateriali, le configurazioni finanziarie e i dati finanziari complessivi del gruppo. Il Local File, invece, si concentra sull’entità indonesiana, il suo modello di business, il settore, i rischi, gli accordi con le parti correlate, il metodo di TP e i risultati del benchmark. Per i gruppi tenuti a presentare la CbCR, i ricavi devono ora essere dichiarati al netto di sconti e resi, in linea con gli standard internazionali.
Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale delle società tutti i documenti devono essere pronti e, se la Direzione Generale delle Imposte (DGT) lo richiede, devono essere presentati entro 30 giorni. Nell’anno fiscale 2025, le controversie fiscali sono spesso innescate da ritardi, dati obsoleti o incongruenze, quindi, è fondamentale rimanere proattivi e assicurarsi che tutto sia pronto per l’audit fin dall’inizio.
Obbligo di analisi preliminare (ex ante) e relazione sulla determinazione dei prezzi
Con l’entrata in vigore del MOF-172/2023, la predisposizione del Price-Setting Report / Rapporto sulla determinazione dei prezzi (noto anche come analisi ex-ante) è diventata uno degli aspetti centrali dei controlli sul transfer pricing nel 2025. A differenza della documentazione tradizionale, che può essere redatta a posteriori, questo report deve essere completato prima o al momento dell’esecuzione della transazione.
Le transazioni soggette a tale obbligo includono:
- Servizi infragruppo
- Accordi finanziari, inclusi prestiti infragruppo
- Trasferimenti di beni materiali e immateriali
- Ristrutturazioni aziendali
- Accordi di ripartizione dei costi (cost contribution arrangements)
L’analisi ex-ante deve includere un’analisi della logica economica e dei benefici attesi della transazione, un’analisi di comparabilità, la selezione del metodo di transfer pricing più appropriato e la giustificazione del prezzo applicato.
Per i servizi, i contribuenti devono inoltre dimostrare che tali servizi non costituiscono attività a beneficio degli azionisti. Questa documentazione ex-ante è finalizzata a supportare la natura a valore di mercato (arm’s length) della transazione e costituisce parte integrante del File Locale.
Per quanto riguarda i servizi, i contribuenti devono inoltre dimostrare che essi non costituiscono attività degli azionisti. La presente documentazione ex ante è destinata a sostenere la natura di libera concorrenza dell’operazione e costituisce parte integrante del Local File.
Conseguenze della mancata predisposizione o presentazione della documentazione sul Transfer Pricing
Il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione o presentazione della documentazione richiesta (inclusi Master File, Local File, Price-Setting Report e, se applicabile, il Country-by-Country Report – CbCR) può comportare le seguenti conseguenze:
- La documentazione viene considerata inesistente o non valida.
- La Direzione Generale delle Imposte (DGT) può effettuare rettifiche unilaterali di transfer pricing sulla base delle proprie valutazioni.
- Il contribuente può essere soggetto a sanzioni amministrative, comprese multe e sanzioni fiscali.
- Si possono verificare maggiori imposte dovute, a seguito di rettifiche del reddito o dei costi dichiarati.
- Per le transazioni transfrontaliere, le rettifiche possono essere considerate dividendi presunti, con conseguente applicazione della ritenuta alla fonte.
- La posizione del contribuente durante verifiche fiscali, procedimenti di Mutual Agreement Procedure (MAP) o Advanced Pricing Agreements (APA) risulta indebolita in assenza di analisi a supporto.
Scelta del metodo appropriato di Transfer Pricing
I contribuenti sono tenuti ad applicare uno dei metodi di transfer pricing approvati, dando priorità ai seguenti metodi qualora offrano lo stesso livello di affidabilità:
- Metodo del Prezzo di Libero Mercato (Comparable Uncontrolled Price – CUP)
- Metodo del Prezzo di Rivendita (Resale Price Method – RPM)
- Metodo del Costo Maggiorato (Cost Plus Method – CPM)
- Metodo del Margine Netto Transazionale (Transactional Net Margin Method – TNMM)
- Metodo di Ripartizione degli Utili (Profit Split Method – PSM)
- Metodo della Transazione Comparabile Non Controllata (Comparable Uncontrolled Transaction – CUT)
- Metodi di valutazione di beni o aziende
In presenza di più metodi con pari livello di affidabilità, deve essere data priorità al metodo CUP o CUT.
Rettifiche di Transfer pricing e relative implicazioni fiscali
In Indonesia, le rettifiche di transfer pricing sono oggetto di applicazione attiva da parte dell’amministrazione fiscale e possono comportare conseguenze finanziarie rilevanti. Quando la Direzione Generale delle Imposte (DGT) rileva che una transazione non è avvenuta alle condizioni di mercato (arm’s length), può riclassificare la differenza di prezzo come dividendo figurativo (constructive dividend).
Viene quindi applicata una prima rettifica per riflettere la corretta allocazione del reddito imponibile, seguita da una ulteriore rettifica, che considera il dividendo presunto, soggetta a ritenuta d’acconto in base alla normativa sull’imposta sui redditi.
La tempistica del debito d’imposta dipende da quando il reddito è effettivamente versato, messo a disposizione o giunto a scadenza. L’aliquota standard della ritenuta alla fonte è del 20%, salvo riduzioni previste da convenzioni contro la doppia imposizione (tax treaties).
Data la rilevanza di questi rischi, i contribuenti devono adottare un approccio proattivo. È essenziale mantenere una documentazione aggiornata, tra cui il Price-Setting Report, il Local File, il Master File e, se richiesto, il CbCR. Ugualmente importante è il monitoraggio continuo dei prezzi infragruppo durante l’anno fiscale e la riconciliazione delle deviazioni prima della chiusura dell’esercizio.
Nel caso di transazioni transfrontaliere, è raccomandabile avvalersi delle Procedure Amichevoli (MAP) o coordinare rettifiche corrispondenti nella giurisdizione della controparte per evitare la doppia imposizione economica.
In assenza di coordinamento, le rettifiche effettuate in Indonesia potrebbero non trovare corrispondenza all’estero, esponendo le imprese a doppia imposizione e a una pressione indesiderata sulla liquidità.
Strumenti di tutela e risoluzione delle controversie
I contribuenti possono accedere a una forma di tutela prevista dal MOF-172/2023 accettando le rettifiche della DGT e rinunciando al diritto di opposizione, in cambio della corrispondente correzione fiscale. Questo approccio consente di evitare contenziosi prolungati e potenziali sanzioni.
Per i casi internazionali, la Procedura di Accordo Reciproco (Mutual Agreement Procedure, MAP) rimane lo strumento principale per risolvere la doppia imposizione. Il successo di tali procedure dipende da una documentazione coerente tra le giurisdizioni e da un intervento tempestivo.
Gli Accordi Preventivi sui Prezzi di Trasferimento (Advance Pricing Agreements, APA) offrono certezza per il futuro, in particolare per le transazioni ricorrenti o complesse. Sebbene la DGT sia oggi più aperta a ricevere domande di APA, il processo richiede una documentazione puntuale e un allineamento con le politiche di transfer pricing del gruppo.
Cosa si aspettano gli ispettori fiscali nel 2025
A partire dal 2025, la compliance in materia di transfer pricing viene valutata sulla base dell’esecuzione effettiva, non delle intenzioni dichiarate.
Il Master File, il Local File, il Price-Setting Report e, se richiesto, il CbCR per l’anno fiscale 2024 devono essere completi al momento della presentazione della dichiarazione fiscale annuale e disponibili per la consegna entro 30 giorni in caso di richiesta. Il Price-Setting Report deve essere predisposto prima dell’effettuazione di qualsiasi transazione infragruppo — documentazione tardiva o retroattiva non è più accettabile.
I controlli fiscali sono oggi guidati dai dati, con la Direzione Generale delle Imposte (DGT) che focalizza l’attenzione su incongruenze tra dichiarazioni, indicatori di rischio e disallineamenti tra documentazione e condotta effettiva del business.
Secondo il nuovo quadro normativo post-riforma, anche i casi MAP e APA in corso sono oggetto di revisione. Per rimanere sostenibili, è necessario aggiornare la documentazione storica e le metodologie applicate, in linea con gli standard attuali.
In questo contesto, il transfer pricing deve essere integrato nella pianificazione operativa quotidiana, con un coordinamento costante tra i team legale, fiscale e finanziario, e non solo in fase di dichiarazione annuale.
Chi siamo
ASEAN Briefing è prodotto da Dezan Shira & Associates la quale assiste gli investitori in tutta l’Asia e dispone di uffici in ASEAN, tra cui Singapore, Hanoi, Ho Chi Minh City e Da Nang in Vietnam, a Giacarta, in Indonesia e a Kuala Lumpur in Malesia. Con partnership offriamo gli stessi servizi nelle Filippine e in Tailandia, mentre manteniamo uffici diretti in Cina, Hong Kong SAR, India e Mongolia. Contattateci all’indirizzo asean@dezshira.com e visitate il nostro sito web all’indirizzo www.dezshira.com.






